TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale.
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati).
 

      1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «degli inquinamenti» sono inserite le seguenti: «atmosferici ed acustici» e dopo le parole: «della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «, il Ministro della salute»;
            b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
        «14-bis. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360».

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esercitazioni di guida).

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esercitazioni di guida).

      1. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «è rilasciata» sono inserite le seguenti: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1,»;

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Un'autorizzazione per esercitarsi alla guida è rilasciata a chi ha fatto


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  domanda per conseguire la patente ed ha superato la prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, nonché a chi ha fatto domanda per l'estensione di validità ad altre categorie di patente, fermo in entrambi i casi il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, secondo le modalità attuative che saranno disciplinate con decreto del Ministro dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

          b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

          b) identica.

      «5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve inoltre effettuare esercitazioni con le autoscuole in autostrada, o in strada extraurbana, e in ore notturne. Il Ministro dei trasporti ne stabilisce, con proprio decreto, la disciplina e le modalità di svolgimento».

      2. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      2. Identico.

      3. Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.       3. Identico.