1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modificazioni:
1. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «è rilasciata» sono inserite le seguenti: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1,»;
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Un'autorizzazione per esercitarsi alla guida è rilasciata a chi ha fatto
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
b) identica.
«5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve inoltre effettuare esercitazioni con le autoscuole in autostrada, o in strada extraurbana, e in ore notturne. Il Ministro dei trasporti ne stabilisce, con proprio decreto, la disciplina e le modalità di svolgimento».
2. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Identico.
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